Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159
Libro I - Le misure di prevenzione
Titolo II - Le misure di prevenzione patrimoniali
Capo I - Il procedimento applicativo
1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.
Articolo così modificato da: art. 5, comma 9, L. 17 ottobre 2017, n. 161.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.