Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159
Libro I - Le misure di prevenzione
Titolo III - L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
Capo I - L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;
b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli;
c) la data di conferimento dell'incarico;
d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
e) la natura di tale rapporto.
2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18.05.2018, n. 54.
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