Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159
Libro I - Le misure di prevenzione
Titolo III - L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
Capo I - L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:
a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;
b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41.
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudi
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