Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159
Libro I - Le misure di prevenzione
Titolo III - L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
Capo III - La destinazione dei beni confiscati
1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.
Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161.
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