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Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (G.U. 28.09.2011, n. 226 - S.O. n. 214)

Libro I - Le misure di prevenzione

Titolo III - L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Capo IV - Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

Art. 51 bis - scrizione di provvedimenti al registro delle imprese 86

1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993.

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Articolo inserito dall'art. 36 bis, comma 1, D.L. 04.10.2018, n. 113, conv. con modif. da L. 01.12.2018, n. 132.

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