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Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (G.U. 28.09.2011, n. 226 - S.O. n. 214)

Libro I - Le misure di prevenzione

Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 53 - Limite della garanzia patrimoniale 90

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61.

90

Articolo così modificato da: art. 1, comma 443, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; art. 20, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

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