Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159
Libro I - Le misure di prevenzione
Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali
Capo II - Accertamento dei diritti dei terzi
1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.
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