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Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (G.U. 28.09.2011, n. 226 - S.O. n. 214)

Libro II - Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Capo V - Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Art. 97 - Consultazione della banca dati nazionale unica 135

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:

a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) gli ordini professionali.

c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

135

Articolo così modificato da: art. 2, comma 13-ter, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101; art. 5, comma 1, lettera c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153.

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