D.M. MIUR 07.09.2011
1. Le prove di verifica delle competenze acquisite comprendono:
a) una prova teorico-pratica concernente la trattazione e soluzione di un problema tecnico-scientifico inerente all'area tecnologica e all'ambito di riferimento del percorso della Fondazione ITS, predisposta dal comitato tecnico scientifico;
b) una prova scritta tesa a valutare conoscenze e abilità nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico- professionali nazionali del percorso dell'ITS predisposta dall'Invalsi in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
c) una prova orale concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio e predisposto dall'impresa del settore produttivo presso la quale è stato svolto il tirocinio stesso.
2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 sono ammessi gli studenti dei percorsi delle Fondazioni ITS che li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata complessiva e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale, a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini.
3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1 è assegnato un punteggio così articolato:
- massimo 40 punti per la prima prova, con minimo di 24;
- massimo 30 punti per la seconda prova, con minimo di 18;
- massimo 30 punti per la prova orale, con minimo di 18.
4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando lo studente abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ognuna delle tre prove ed abbia conseguito un punteggio complessivo comunque no
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