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D.M. MIUR 02.09.2011

Adozione dello Statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo - INVALSI. (G.U. 01.10.2011, n. 229)

Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si compone di tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti i bilanci preventivi, variazioni ai medesimi, conti consuntivi, operazioni finanziarie e partecipazioni in enti, fondazioni, consorzi e società, ricognizione e accertamenti di residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche e su ogni questione da esso rilevata.

4. Il Collegio dei revisori effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, tutte le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

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