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D.M. MIUR 02.09.2011

Adozione dello Statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo - INVALSI. (G.U. 01.10.2011, n. 229)

Art. 16 - Incompatibilità e decadenza

1. Il Presidente e il Direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di società.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca in cui è presente l'INVALSI.

3. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività, fatte salve le esclusioni oggettive di cui all'art.53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e gli incarichi autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore generale si dedica esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astiene dal porre in essere atti e dal presentare proposte in situazione di conflitto d'interessi. Per la definizione di conflitto d'interessi si fa riferimento, per quanto compatibile, alla previsione di cui all'art.3 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

5. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti, qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegnato dal Ministro per quanto riguarda gli incarichi relativi agli organi dell'Istituto e dal Consiglio di amministrazione per gli altri incarichi, comporta la decadenza dai medesimi incarichi.

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