D.M. MIUR 02.09.2011
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca e dalla normativa vigente.
2. In coerenza con quanto previsto dal PTA, l'Istituto si avvale di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali la cui copertura finanziaria è prevista da leggi di spesa di natura permanente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, e successive modifiche; in relazione ai medesimi fini istituzionali, l'Istituto può altresì avvalersi di collaboratori occasionali esterni nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale scopo.
3. Per l'attuazione del PTA e/o di singoli progetti su affidamento esterno, l'Istituto può altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della Legge n. 266/2005, e successive modifiche, a seconda della natura della prestazione lavorativa richiesta, in relazione allo svolgimento di attività individuate dalle direttive ministeriali o alla realizzazione di singoli progetti, la cui copertura finanziaria è prevista da leggi specifiche di spesa di natura non permanente o dalle singole convenzioni.
4. L'Istituto può avvalersi, anche con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio e in numero comunque non superiore a dieci unità, di personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre Pubbliche amministrazioni. I comandi o i distacchi sono disposti secondo quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione e del personale.
5. La consistenza e le variazioni dell'organico, su proposta d
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