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D.M. MIUR 02.09.2011

Adozione dello Statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo - INVALSI. (G.U. 01.10.2011, n. 229)

Art. 5 - Piani di attività e determinazione dell'organico

1. L'Istituto, in coerenza con il PNR, e nel contesto dei programmi internazionali di valutazione dei sistemi scolastici, predispone il DVS decennale.

2. L'Istituto, in attuazione del DVS decennale, opera sulla base di un PTA, aggiornato annualmente. Il PTA definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano del fabbisogno del personale sia a tempo determinato che indeterminato.

3. Il PTA, i relativi aggiornamenti annuali e il DVS decennale sono adottati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale, per i profili di compatibilità giuridica e finanziaria, e trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante.

5. In coerenza con il PTA, e dei relativi aggiornamenti annuali, e sulla base del conseguente fabbisogno finanziario e di personale, l'Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina la consistenza e le variazioni dell'organico.

6. Il fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico sono approvate dal Ministero vigilante previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione - Dipartimento per la funzione pubblica.

7. I pareri obbligatori di cui al comma 6 sono resi ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 2

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