D.M. MIUR 02.09.2011
1. L'Istituto, per lo svolgimento dei propri compiti, dei progetti in convenzione, dei progetti in affidamento e di ogni altra attività connessa, secondo criteri e modalità determinati con i Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità di cui all'articolo16, può:
a) stipulare accordi e convenzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota azionaria pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale è richiesto, previa informativa al Ministero vigilante, il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
d) fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.
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