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D.M. MIUR 02.09.2011

Adozione dello Statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo - INVALSI. (G.U. 01.10.2011, n. 229)

Art. 8 - Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

d) il Consiglio tecnico-scientifico.

2. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono selezionati con le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione, di ricerca e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Alla sostituzione dei componenti degli organi, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito, si procede secondo le medesime modalità di cui al comma 2.

5. Le indennità di carica del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinate, a valere sul bilancio dell'Istituto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad indennità aggiuntive rispetto a quella percepita quale componente del Consiglio di amministrazione.

6. Il Consiglio tecnico-scientifico dell'Istituto, di cui al successivo articolo 11, è organo con funzioni consultive.

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