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D.M. MIUR 08.09.2011 Concorso soggetti interni ed esterni nelle iniziative di valorizzazione delle eccellenze.

Art. 2 -

Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la promozione e la realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione scolastica, le istituzioni scolastiche, statali o paritarie, le istituzioni universitarie. Possono, altresì, concorrere alla valorizzazione delle eccellenze i soggetti pubblici o privati, ivi compresi regioni ed enti locali, a tale scopo accreditati dall'Amministrazione scolastica secondo i criteri e le modalità descritte nel presente decreto.

I soggetti esterni all'Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze riguardanti gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali o paritarie, mediante la realizzazione di gare e di competizioni, possono presentare domanda di accreditamento alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, di norma entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, attraverso le modalità, anche telematiche, indicate nel relativo avviso pubblicato sul sito internet del Ministero.

Ai fini dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 262, i soggetti esterni sono tenuti a dichiarare e documentare:

- l'avvenuta realizzazione, nel precedente quadriennio di almeno due edizioni di una competizione, di carattere nazionale o internazionale, rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori, rispondenti ai requisiti indicati nei successivi articoli 4 e 5 del presente decreto;

- la presenza di una struttura organizzativa nel territorio nazionale, comprendente sedi operative o propri referenti, funzionale alla capillare diffusione e alla gestione delle iniziative di promozione delle eccellenze;

- la presenza di adeguate

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