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D.M. MIUR 08.09.2011 Concorso soggetti interni ed esterni nelle iniziative di valorizzazione delle eccellenze.

Art. 3 -

Per ciascun anno scolastico, concorrono all'individuazione delle eccellenze le competizioni riservate agli studenti delle scuole secondarie superiori, promosse da istituzioni scolastiche o universitarie o altri uffici dell'Amministrazione scolastica, nonché dai soggetti esterni appositamente accreditati, che vengono incluse nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 262. In base al suddetto decreto legislativo, possono confluire nel programma annuale quelle competizioni che abbiano nel tempo conseguito livelli di prestigio e di consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o per specifiche discipline di studio.

Le istituzioni scolastiche o universitarie o altri uffici dell'Amministrazione scolastica, nonché i soggetti esterni a tal fine accreditati, hanno facoltà di proporre entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, secondo le modalità indicate nel relativo avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, le competizioni da essi organizzate per la valorizzazione delle eccellenze alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica.

Le proposte presentate possono riferirsi fino ad un massimo di tre anni scolastici; le proposte formulate da soggetti esterni accreditati possono riguardare solo gli anni scolastici che siano compresi nel periodo di accreditamento.

Al momento della domanda di accreditamento, i soggetti esterni all'Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze possono contestualmente proporre le competizioni da essi organizzate, nell'arco dei tre anni scolastici successivi, che verranno prese in esame in caso di esito favorevole della procedura di accredit

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