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D.M. MIUR 08.09.2011 Concorso soggetti interni ed esterni nelle iniziative di valorizzazione delle eccellenze.

Art. 4 -

Possono essere riconosciute nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 262, le competizioni proposte che presentino i requisiti di seguito elencati:

- avere carattere nazionale, salvo gli eventuali sviluppi di livello internazionale, ed essere riservate agli studenti iscritti ad istituti di istruzione secondaria superiore, statali o paritarie; eventuali limitazioni alla partecipazione possono derivare solo dalla tipologia delle discipline interessate o da criteri legati al merito;

- riconoscere risultati elevati raggiunti dagli studenti in discipline o ambiti disciplinari attinenti agli ordinamenti degli studi secondari superiori;

- essersi già svolte per almeno due edizioni nell'ultimo quadriennio, con la partecipazione di studenti iscritti ad un minimo di tre diversi istituti scolastici per ciascuno dei territori di almeno dieci differenti regioni o province autonome;

- concludersi entro il termine dell'anno scolastico di riferimento, salvo, eventualmente, lo svolgimento della fase finale di olimpiadi internazionali ufficiali;

- dare luogo ad un'unica graduatoria per i partecipanti alla fase finale, con l'attribuzione di posizioni di merito chiaramente distinguibili, fatti salvi gli eventuali casi di ex-aequo;

- garantire l'attendibilità dei risultati e la effettiva paternità delle prove o elaborati oggetto di comparazione ai fini della graduatoria finale, attraverso adeguate modalità organizzative e criteri di valutazione trasparenti;

- disporre di apposito sito internet, curato dal soggetto promotore e regolarmente aggiornato, sul quale siano rese pubbliche le principali informazioni relative all'iniziativa (contenuti e modalità di svolgimento, eventuale articolazione in fasi della competizione, modalità di iscrizione e

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