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D.M. MIUR 08.09.2011 Concorso soggetti interni ed esterni nelle iniziative di valorizzazione delle eccellenze.

Art. 5 -

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 262 del 2007, possono essere proposte anche competizioni che si svolgano per gruppi, a condizione che rispettino i seguenti requisiti, in aggiunta a quelli riportati al precedente articolo:

- lo svolgimento per gruppi deve essere motivato da aspetti peculiari caratterizzanti la competizione (necessità tecniche, organizzazione collaborativa, ripartizione dei compiti);

- la formazione dei gruppi deve avvenire sulla base di criteri specifici (per selezione di merito da parte dei docenti o tramite prove comparative o per scelte di aggregazione da parte degli studenti), evitando, in particolare, che i gruppi debbano coincidere con classe intere

o che si formino per sorteggio o sulla base di altre modalità casuali;

- la numerosità dei gruppi deve essere delimitata da regolamento e mai arbitraria, in modo da rendere rilevante e significativo il contributo apportato da ciascun componente; indicativamente, i gruppi non dovranno in ogni caso comprendere più di 10 studenti.

Possono essere proposte competizioni la cui fase finale si svolga senza la presenza o il diretto controllo degli organizzatori, a condizione che:

- l'effettuazione a distanza sia resa necessaria da caratteristiche proprie della tipologia delle prove o degli elaborati prevista nella competizione (esigenze di documentazione, raccolta di informazioni, lavoro di ricerca o sperimentazione o di produzione artistica, e così via);

- il soggetto promotore adotti misure idonee a vagliare l'originalità e la effettiva paternità delle realizzazioni premiate.

In caso di prove per gruppi effettuate non in presenza, il soggetto promotore dovrà adottare modalità organizzative in grado di accertare l'effettiva partecipa

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