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D.M. MIUR 08.09.2011 Concorso soggetti interni ed esterni nelle iniziative di valorizzazione delle eccellenze.

Art. 6 -

All'atto di proporre una competizione per il programma annuale, il soggetto promotore documenta i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e si impegna, in caso di riconoscimento nel programma annuale, a collaborare con l'Amministrazione scolastica per l'individuazione delle eccellenze.

In particolare, il soggetto promotore è tenuto a certificare i risultati elevati conseguiti dagli studenti partecipanti e a contribuire alla successiva rilevazione degli esiti della competizione secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Amministrazione, anche in via telematica. A tal fine, il soggetto promotore è tenuto a raccogliere e documentare le informazioni salienti relative alla competizione, in particolare quelle relative a:

- numero di studenti partecipanti, per ciascun istituto scolastico e ciascuna regione;

- nominativo, istituto frequentato e relativo codice meccanografico, anno di corso e codice fiscale degli studenti utilmente classificati alla gara finale o vincitori di premio.

Le informazioni fornite ai fini della rilevazione, così come le modalità di effettuazione delle prove delle competizioni e la loro documentazione, sono soggette a verifica conoscitiva e monitoraggio in corso d'opera o successivo da parte dell'Amministrazione scolastica, anche attraverso propri osservatori.

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