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D.M. MIUR 12.09.2011, n. 79

Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti.

Art. 3 - Gestione a regime

3.1. Con contrattazione nazionale integrativa sono disciplinate le modalità di attribuzione della sede di titolarità al personale di cui al presente decreto. Detta contrattazione terrà conto della opportunità di evitare la compresenza di più docenti inidonei nella medesima istituzione scolastica.

3.2. Il personale docente che intenda essere inquadrato nei ruoli del personale ATA, deve presentare l'istanza di cui all'articolo 1.2. entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità permanente, di competenza della Commissione di cui al comma 1 dello stesso articolo. L'assegnazione della sede provvisoria viene comunque disposta in corso d'anno. Al fine dell'assegnazione della sede di titolarità, l'interessato è tenuto a presentare apposita istanza nel contesto della successiva disciplina della mobilità del personale.

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