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D.M. MIUR 12.09.2011, n. 79

Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti.

Art. 5 - Mobilità intercompartimentale

5.1. Il personale che non presenti l'istanza di cui agli articoli 1 e 2 ovvero che pur avendola presentata non abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli del personale ATA, deve presentare l'istanza per partecipare alla mobilità intercompartimentale, secondo le prescrizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 19 legge 111/2011, alle Amministrazioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 111/2011.

5.2. La domanda di cui al comma 1 può essere presentata anche dal personale che in prima applicazione del presente decreto abbia chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'articolo 3, l'inquadramento nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico.

5.3. Nel contesto della mobilità intercompartimentale è riconosciuta precedenza assoluta nelle sedi dell'Amministrazione centrale e periferica, a favore del personale che alla data del presente decreto abbia già prestato servizio, per almeno sei mesi di servizio effettivo, in una delle medesime sedi. La maggiore anzianità di servizio nei citati uffici, costituisce titolo preferenziale.

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