D.P.R. 14.09.2011, n. 179
1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui all'articolo 9 è data specifica evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione di due appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte capitale e per le spese di parte corrente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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