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D.P.R. 14.09.2011, n. 179

Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (G.U. 11.11.2011, n. 263)

Art. 5 - Modalità di assegnazione e decurtazione dei crediti

1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall'allegato C avviene:

a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

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