D.P.R. 14.09.2011, n. 179
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è istituita e gestita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
2. Nell'anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell'accordo, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonché le vicende modificative ed estintive dell'accordo.
3. Gli estremi dell'accordo e delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonché le vicende modificative ed estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente, con modalità informatiche, alla questura, ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Analoga comunicazione è data allo straniero, relativamente ai dati inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o alla decurtazione di crediti o comunque a modificare lo stato di attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso diretto all'anagrafe, lo straniero, può controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato.
4. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata ed è interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonché con gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, com
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