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D.M. Ministero dell'Interno 07.08.2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (G.U. 29.08.2012, n. 201)

Allegato IV - Modifiche ad attività esistenti

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio; soggette agli obblighi di cui all'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 8 del presente decreto.

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:

i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;

ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:

i. incremento della potenza o della energia potenziale;

ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:

i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;

ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;

iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;

iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le car

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