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D.M. Ministero dell'Interno 07.08.2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (G.U. 29.08.2012, n. 201)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le seguenti:

a) attività soggette: attività riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

c) professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio: applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;

e) SGSA: sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;

f) segnalazione: segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

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