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D.M. Ministero dell'Interno 07.08.2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (G.U. 29.08.2012, n. 201)

Art. 10 - Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 può essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.

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