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Decreto M.A.E. 03.08.2012, n. 4171

Disposizioni relative al conferimento delle supplenze sui posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal d.lvo 297/94 e successive modifiche.

Art. 5 - Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero ha titolo, purché in possesso della prescritta abilitazione, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola circoscrizione consolare, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. I docenti hanno quindi titolo al completamento anche a concorrenza di un numero di ore inferiore all'orario di cattedra. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe.

2. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.

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