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Decreto M.A.E. 03.08.2012, n. 4171

Disposizioni relative al conferimento delle supplenze sui posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal d.lvo 297/94 e successive modifiche.

Art. 7 - Attribuzione di supplenze in caso di esaurimento delle graduatorie

1. In caso di graduatorie andate deserte in tutte le tre fasce, o esaurite per mancanza di aspiranti disponibili, il dirigente scolastico o, in mancanza, l'autorità consolare, si avvale delle graduatorie delle altre istituzioni scolastiche della circoscrizione consolare e successivamente, ove necessario, di quelle delle altre circoscrizioni dello stesso paese, secondo un criterio di viciniorità, e dei paesi confinanti. Le graduatorie degli altri paesi saranno utilizzate senza tenere conto della precedenza derivante dal requisito della residenza, fatto salvo il requisito del maggior punteggio.

Nel caso in cui non risulti in tal modo possibile individuare aspiranti disponibili, il dirigente scolastico conferisce le supplenze a docenti con il titolo di studio prescritto che abbiano presentato nel corso dell'anno scolastico apposita istanza documentata.

In caso di più aspiranti, la graduazione deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli da questi dichiarati, da effettuarsi sulla base delle relative tabelle di valutazione allegate alle "Disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento di supplenze per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal D.L.vo 16.4.94 n. 297 " di cui al decreto 3399 del 15 maggio 2012.

2. I provvedimenti di individuazione adottati ai sensi del precedente punto sono pubblicati all'albo dell'istituzione scolastica e dell'ufficio consolare, unitamente all'elenco delle domande pervenute fino all'atto dell'attribuzione della supplenza.

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