Decreto M.A.E. 03.08.2012, n. 4171
1. La disciplina delle incompatibilità con la funzione docente è contenuta nell'art. 508 del T.U. n. 297/94 e nell'art. 53 del D. L.vo n. 165/2001, fatto salvo quanto previsto dalle norme che disciplinano il lavoro a tempo parziale.
2. Gli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente punto, devono informarne il dirigente scolastico in sede di attribuzione della supplenza temporanea.
L'eventuale contratto verrà sottoscritto con l'avvertenza che esso è subordinato alla contestuale opzione per la funzione di insegnante supplente ed alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.
3. Al personale della scuola, con contratto a tempo indeterminato, non possono essere conferite in nessun caso supplenze temporanee a norma delle presenti disposizioni; gli artt. 36 e 59 del CCNL 29.11.2007 non si applicano per le istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero.
4. Non possono essere attribuite supplenze a personale che, all'atto dell'interpello, risulti assunto con incarico annuale in Italia, o con contratto fino al termine delle attività didattiche nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero e nelle scuole statali in Italia.
5. Gli aspiranti supplenti, inclusi nelle graduatorie costituite ai sensi del Decreto n 3399 del 16/05/2012 per il triennio 2012-15, che, durante il periodo di validità di tali graduatorie accettino una proposta di assunzione a tempo indeterminato in qualità di docente o personale ATA, sono tenuti a darne immediata comunicazione ai dirigenti scolastici delle circoscrizioni consolari nelle cui graduatorie risultino inclusi. I dirigenti scolastici o le autorità consolari competenti pro
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