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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.04.2012, n. 14

Leggi pluriennali di spesa - adempimenti previsti dalla legge n. 196 del 2009, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39.

Premessa

L'art. 10 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede, al comma 3, che la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza sia corredata da relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza è previsto, altresì, che il Ministro competente valuti se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

La suddetta valutazione - ai sensi del successivo articolo 11, comma 10 - dovrà essere riportata nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità, in relazione agli eventuali rifinanziamenti delle autorizzazioni di spesa proposte nel medesimo disegno di legge.

Alle relazioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, allega, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10 bis, un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi - intendendosi per tali i successivi finanziamenti o definanziamenti disposti per legge - e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare. Il quadro riassuntivo, inoltre, specifica la scadenza delle somme complessivamente autorizzate dalla legge, individuando quelle effettivamente impegnate e pagate, i residui, nonché quelle che restano ancora da impegnare.

Il successivo comma 5 dell'art. 10 bis prevede, infine, che nell'ambito delle leggi pluriennali di spesa sia esposta "in apposita sezione del quadro riassuntivo la ricognizione puntuale dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione

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