Circolare INPS 27.04.2012, n. 59
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2012.
A) Retribuzioni.
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2012, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) .
Premesso quanto a suo tempo precisato con la circolare n. 34 del 06.02.2007, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2012 (1) sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2012, ad euro 45,70 (v. circolare n. 21 del 09.02.2012 - parte 1, par. 1).
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) .
Premesso quanto a suo tempo precisato con messaggio n. 29676 del 07.12.2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2012, è pari a euro 40.65 (circolare n. 21 del 09.02.2012 - allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Come già comunicato con la circolare n. 86 del 17.06.2011, con dec
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