Circolare PCM 17.04.2012, n. 3
Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'articolo 15, legge n. 183 del 2011 in materia di certificazione. (G.U. 05.09.2012, n. 207)
Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 - che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40 - in particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all'attestato di idoneità abitativa e alla cittadinanza.
1. Sino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero» è esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio è affermato dall'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (prima della novella introdotta con efficacia dal 1° gennaio 2013, dalla legge di conversione del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5) secondo cui «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero».
Inoltre, l'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, prevede che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino al 31 dicembre 2012, le disposizioni del testo unico o dello stesso regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
L'art. 15, legge n. 183 del 2011, che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, non è intervenuto sul
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