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Decreto Direttoriale MIUR 23.04.2012, n. 74

Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 2 - Procedura di iscrizione

1. I candidati devono iscriversi al test, esclusivamente con modalità on-line attraverso la procedura di cui all'Allegato 1.

2. Tale procedura prevede che i candidati inseriscano i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito, Università e classe di abilitazione prescelta, titoli di ammissione, previa visione dell'informativa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I dati di cui al comma 2, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura selettiva di accesso ai corsi per il tirocinio formativo attivo.

4. Le Università rendono disponibile le informazioni inerenti il perfezionamento dell'iscrizione, incluse le modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al test.

5. I titoli eventualmente autocertificati quale attestazione del possesso dei requisiti d'accesso, devono essere verificati dalle Università prima della pubblicazione dei risultati della prova scritta e, laddove l'esito di tale verifica fosse negativo, i candidati sono esclusi dalla procedura selettiva. L'Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.

6. La procedura di iscrizione al test relativo a ciascuna classe di abilitazione si conclude con il pagamento del contributo all'Università scelta dal candidato. La ricevuta di tale pagamento costituisce prova dell'avvenuta iscrizione e può essere presentata il giorno del test, qualora il candidato non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università.

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