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Decreto Direttoriale MIUR 23.04.2012, n. 74

Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 6 - Graduatoria

1. L'ateneo formula la graduatoria finale, per ciascuna classe di abilitazione.

2. La graduatoria degli ammessi al TFA è predisposta sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, i risultati della prova scritta e i risultati della prova orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.

3. L'ammissione al TFA avviene secondo l'ordine della graduatoria per ciascuna classe di abilitazione, per un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.

4. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di abilitazione diverse, il candidato deve optare per l'iscrizione e la frequenza di un solo corso di TFA.

5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.

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