Decreto legislativo 18.04.2012, n. 61
Capo I - Disposizioni generali
1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.
2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.
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