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Decreto legislativo 18.04.2012, n. 61

Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. (G.U. 18.05.2012, n. 115)

Capo II - Beni storici, ambientali e fluviali

Art. 6 - Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

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