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Decreto legislativo 18.04.2012, n. 61

Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. (G.U. 18.05.2012, n. 115)

Capo II - Beni storici, ambientali e fluviali

Art. 7 - Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:

a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;

d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

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