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Decreto MIUR 16.04.2012, n. 6

Corsi di perfezionamento CLIL.

Art. 4 - Accesso ai corsi

1. Ai corsi di cui all'articolo 1 possono accedere:

a) i docenti in possesso di certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, almeno di Livello C1 di cui al "QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", che attestano le abilità ivi previste (Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura);

b) i docenti con competenze linguistiche certificate in relazione alle abilità di cui alla lettera a), di livello B2 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di formazione per conseguire il livello C1 del QCER.

2. I docenti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ammessi al colloquio finale di cui all'articolo 6, comma 1, previo conseguimento della certificazione di livello C1 del QCER.

3. Per gli anni scolastici 2011/12 e 2012/13, con riferimento a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del Regolamento emanato con Decreto dei Presidente della Repubblica n. 89/2010, è considerato prioritario l'accesso ai corsi dei docenti di liceo linguistico e dei docenti in servizio presso istituzioni scolastiche ove sono attivati percorsi di liceo linguistico.

4. Ai fini di cui ai presente articolo, i criteri di individuazione dei docenti destinatari dei corsi sono definiti dalle istituzioni scolastiche interessate, previa delibera dei competenti organi, anche attraverso eventuali accordi di rete tra le istituzioni medesime.

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