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Decreto MIUR 16.04.2012, n. 6

Corsi di perfezionamento CLIL.

Art. 6 - Valutazione e titolo finale

1. I corsi di cui all'articolo 1 si concludono con un esame finale, che consiste in un colloquio, condotto ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 (pubblicata nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011), i cui esiti sano valutati in trentesimi.

2. I candidati accedono alla prova finale di cui al comma 1 se hanno conseguito valutazioni non inferiori a 18/30 in tutte le attività formative previste dai corsi di cui all'articolo 1.

3. Nelle more della definizione delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il titolo rilasciato al temine dei corsi di cui all'articolo 1 è requisito richiesto per impartire gli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 10, comma 5, del decreto medesimo.

4. Ai docenti che hanno superato l'esame finale di cui al comma 1 è rilasciato un certificato di corso di perfezionamento con descrizione del percorso formativo seguito.

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