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Decreto MIUR 16.04.2012, n. 7

Corsi di formazione per conseguimento specializzazione sostegno.

Art. 2 - Attivazione dei corsi

1. I corsi di cui al presente decreto sono istituiti ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi di Scienze della Formazione sottoscritto in data 5 luglio 2011, di seguito denominato Accordo. I corsi sono organizzati dalle reti di cui alla Convenzione tra la Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, le Università di Firenze, Bari, Salerno, Padova e Cattolica di Milano e il Liceo Alfano I di Salerno del 27 dicembre 2011, di seguito denominata Convenzione, tenendo conto delle esigenze del personale in servizio.

2. Al fine di realizzare un'offerta formativa flessibile che si adatti ai diversi bisogni formativi del personale docente in esubero, i corsi sono attivati in tre moduli, ciascuno equivalente a 20 Crediti Formativi Universitari, di seguito CFU, corrispondenti rispettivamente a un livello base, intermedio e avanzato.

3. I moduli base e intermedio terminano con una specifica prova di valutazione da effettuarsi in presenza. La prova di valutazione finale è costituita dalla prova di cui all'articolo 9 del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per la svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249", di seguito denominato Decreto specializzazione sostegno.

4. La parte telematica dei percorsi può essere organizzata avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo, f

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