Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10.04.2012, n. 11
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - impugnazione sanzioni disciplinari - applicabilità art. 7, commi 6 e 7; L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico.
Il NURSIND - Sindacato delle Professioni Infermieristiche - ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla impugnazione delle sanzioni disciplinari. In particolare il NURSIND, "preso atto della circolare n. 28/2010 (...) avente ad oggetto impugnazione sanzioni disciplinari - applicabilità art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico (...) chiede entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l'ufficio provinciale del lavoro stante l'inapplicabilità dell'art. 7 della L. n. 300/1970".
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, della Direzione generale per le Politiche del Personale, dell'Innovazione, del Bilancio e della Logistica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre inquadrare la problematica sollevata alla luce delle modifiche apportate dall'art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) agli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. T.U. Pubblico impiego), con riferimento al quadro regolatorio concernente le procedure conciliative precontenziose nonché le impugnazioni delle sanzioni disciplinari.
Nello specifico, la novella legislativa ha operato in una duplice direzione: da un lato, ha modificato l'art. 55, introducendo nell'ambito della suddetta materia, i nuovi artt. dal 55 bis al 55 sexies, dall'altro ha abrogato integralmente il successivo art. 56.
Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione alla problematica sottesa al quesito, è necessario muovere, in relazione alle procedure conciliative, dalla lettura dell'art. 55, comma 3 così come modificato.
Tale disposizione stabilisce che "la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplina
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