Sentenza Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione Penale 12.04.2012, n. 1013
Inosservanza obbligo scolastico.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
Terza Sezione Penale
Composta degli Ill.mi Signori:
dott. Saverio Mannino - Presidente
1. dott. Alfredo Teresi - Consigliere rel.
2. dott. Alfredo Maria Lombardi - Consigliere
3. dott. Santi Gazzara - Consigliere
4. dott. Alessandro Maria Andronio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da [omissis]
avverso la sentenza del Giudice di pace di Palmi in data 25.03.2011 che li ha condannati alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 731 cod. pen.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Sante Spinaci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza 25.03.2011 il Giudice di pace di Palmi condannava [omissis] alla pena dell'ammenda quali colpevoli del reato di cui all'art. 731 cod. pen. per avere, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui propri figli, omesso senza giustificato motivo di far loro impartire l'istruzione media superiore obbligatoria per gli anni scolastici 2007/2008 - 2008/2009 almeno fino al compimento degli anni 16 ai sensi del decreto 22 agosto 2007, n. 139 e dell'art. 2 lettera c) legge 28 marzo 2003.
2 - Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità.
L'art. 731 cod. pen. integrato dall'art. 8 della legge n. 1859 del 1962 punisce i genitori che ingiustificatamente omettano di far impartire ai figli l'istruzione scolastica obbligatoria fino alla scuola media, mentre non è penalmente sanzionata l'inosservanza dell'obbligo di estendere l'istr
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