Circolare INPS 28.12.2012, n. 149
Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2013.
1. Modalità di applicazione della perequazione delle pensioni per l'anno 2013
L'art. 24, comma 25 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (allegato 1), ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.
Il decreto del 16 novembre 2012, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 2012, fissa nella misura del 3,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2013. Il predetto decreto fissa nella misura del 2,7 per cento l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2012.
Si è pertanto provveduto a quantificare, con le modalità in uso per la rivalutazione delle pensioni per l'anno 2012 e illustrate con la circolare n. 10 del 2 febbraio 2012, la differenza fra il 2,6%, attribuito in via previsionale, e il 2,7% che rappresenta l'indice di rivalutazione definitivo.
Il conguaglio a credito eventualmente spettante viene posto in pagamento con la rata di gennaio 2013.
La perequazione per l'anno 2013 è stata attribuita come da prospetto allegato:
aumento del 3,00 % | Per le pensioni di importo* fino a euro 1.443,00 |
aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia | Per le pensioni di importo* compreso tra euro 1.443,00 e fino a euro 1.486,29 Viene g |
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