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Deliberazione Avcp 24.12.2012

Attuazione dell'art. 6 bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.

Art. 7 - Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti

1. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del Codice, i singoli Enti Certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite apposite convenzioni.

2. I dati e/o i documenti di cui al precedente comma 1 vengono acquisiti dall'Autorità per conto delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per il solo espletamento delle verifiche in sede di gara.

3. Per le modalità di scambio dati con gli Enti Certificanti vengono adottate le regole tecniche e di sicurezza dello standard SPCoop ed in conformità a quanto stabilito nelle Linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 821 - Codice dell'Amministrazione Digitale - o soluzioni tecnologiche alternative che garantiscono comunque livelli di sicurezza non inferiori a detto standard.

4. In allegato alla presente delibera viene riportata una descrizione di dettaglio dei flussi di dati comunicati all'Autorità dagli Enti Certificanti di cui all'art. 6, comma 1, punto a).

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