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Decreto legge 11.12.2012, n. 216

Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea. (G.U. 11.12.2012, n. 288)

Capo III - Disposizioni in materia di sanità pubblica

Art. 6 - Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/5/UE del 14 marzo 2012, relativa alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini - Procedura d'infrazione 2012/0434

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«lettera i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Vaccinazione). - 1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di Teramo sentite le regioni e province autonome;

b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:

a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;

b) una zona di sorveglianza, che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.»;

c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: "vaccinazione" sono inserite le seguenti: "con vaccin

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