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Decreto legge 11.12.2012, n. 216

Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea. (G.U. 11.12.2012, n. 288)

Capo IV - Altre disposizioni

Art. 7 - Esecuzione della decisione della Commissione europea 2000/394/CE del 25 novembre 1999 e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, resa in data 6 ottobre 2011, nella causa C-302/09, Commissione europea c. Repubblica italiana

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

2. Le imprese di cui al comma 1 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di trenta giorni, l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.

4. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 1, 2 3, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa

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