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Decreto legge 11.12.2012, n. 216

Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea. (G.U. 11.12.2012, n. 288)

Capo IV - Altre disposizioni

Art. 8 - Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-sexies:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2013";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero è altresì autorizzato a sottoscrivere, oltre i limiti indicati al comma 1, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4.";

b) all'articolo 23-septies:

1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.";

c) all'articolo 23-octies:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.";

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanzi

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