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Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (G.U. 13.02.2013, n. 37)

Art. 1 - Ambito di applicazione del congedo del padre

1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.

2. Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'art. 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

4. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.

5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al padre adottivo o affidatario.

6. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3, si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

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